Illegittimo il provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico di assegnazione di numero 22 ore di sostegno per la minore disabile se manca
il PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 – art.5) Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il PEI /P.E.P., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un PEI che sia correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 – art.5).
E’ un atto fondamentale per la formazione del minore affetta da disabilità, sulla scorta del quale può essere assegnato il numero di ore di sostegno.
Pertanto l’attribuzione al minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un numero ore di sostegno allo stato insufficienti comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore adeguate alla gravità della patologia riportata.
Tale numero dovrà essere determinato attraverso la redazione del PEI , o documento analogo, e la conseguente attribuzione alla minore di un insegnante che la segua per il tempo ivi ritenuto necessario.
Non può invece essere accolta la richiesta di ore di sostegno per gli anni futuri, in quanto la natura e la disciplina del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta comportano che la relativa determinazione vada effettuata dall’Amministrazione per ciascun anno in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete e dello stato evolutivo del disabile, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato (questa sezione ex plurimis, 22 maggio 2013 n. 2675 e 6 marzo 2013, n. 1255; Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231).
Vedi anchehttps://www.avvocati-associati.org/2018/01/17/disabile/