Scuola: il disabile ha diritto al numero di ore di sostegno secondo il P.E.I.

disabile

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) deve essere tempestivamente adottato dall’amministrazione scolastica al fine di garantire con pienezza il diritto allo studio del disabile.

L’attribuzione al minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un limitato numero ore di sostegno in mancanza del documento tecnico (P.E.I.) che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del PEI per l’anno scolastico in corso (o documento analogo di pari funzione) e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate dall’Amministrazione in relazione alla gravità della patologia riportata.

In materia la giurisdizione è del Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ove rientra a pieno titolo il servizio scolastico (Cass. SS. UU. Ordinanze 19 gennaio 2007 n. 111 e 29 aprile 2009, n. 9954).

“In questi casi spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva la tutela dei diritti cd. fondamentali tutelati dalla Costituzione, anche se la relativa lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, che sia però espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti autoritativi della p.a.” (Cass. Civ. SS.UU. 5 marzo 2010 n. 5290; id. 28 dicembre 2007, n. 27187; id. 29 aprile 2009, n. 9956).

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