Sulla prova pratica, pur non essendo, infatti, di per sé illegittimo che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative che le competono da soggetti esterni, a condizione che tali soggetti esterni si limitino a compiti di mero supporto e che l’esito finale dell’attività valutativa della prova pratica sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenze n. 303/2015 e n. 4430/2015), la prova pratica, in quanto segmento della fase istruttoria della procedura di evidenza pubblica, necessita però, comunque, di adeguata verbalizzazione, che, in ossequio al principio di trasparenza che informa l’azione della pubblica Amministrazione, deve rendere palesi tutti gli elementi assunti a riferimento, oltre che, ovviamente, gli esiti della stessa.