Diploma magistrale ad indirizzo linguistico
E’ ilegittimo i D.M. MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – n. 374/17 che consente a tutti i soggetti aventi i titoli abilitanti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto escludendo, espressamente, i titolari del diploma magistrale ad indirizzo linguistico.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza del 17/04/2018 n. 02316/2018.
Precisamente, nel D.M. citato si legge: sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio”.
In riferimento al diploma magistrale ad indirizzo linguistico, a suo tempo intervenne il D.L. 10 marzo 1997, stabilendo all’art. 2 che: «… i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi… sperimentali di scuola magistrale… comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare… ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del… decreto legislativo n. 297 del 1994…».
Mentre, l’art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosce «piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione».
La giurisprudenza (Con. St., sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 5388) ha ulteriormente precisato che: “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, «è stata autorizzata ed attuata dall’Istituto magistrale (…)in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimenta-zione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie»; l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850).
In definitiva “a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti – ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti ti-tolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale oggetto della impugnata esclusione” (Cons. Stato, Sez. VI 17 settembre 2014, n. 4723; in termini anche ordinanza 18 settembre 2015, n. 2218 e, tra le più datate, Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550).
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