Detenzione di armi e munizioni è illegittimo il divieto in mancanza di una valutazione

Detenzione di armi e munizioni

Detenzione di armi e munizioni: è illegittimo il decreto con cui la Prefettura emette il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., sulla base di un giudizio di inaffidabilità fondato su una motivazione generica ed apodittica, frutto di una carente istruttoria.

Il potere riconosciuto al Prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni ai soggetti ritenuti capaci di abusarne è connotato da elevata discrezionalità – in considerazione della funzione per cui lo stesso è attribuito, consistente nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con finalità di prevenzione della commissione di illeciti, tuttavia, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’amministrazione, in sede di riesame, è tenuta ad acquisire e valutare tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare l’attualità del giudizio di inaffidabilità, che con tutta evidenza non può avere una durata perpetua.

Anche nel caso di una precedenza valutazione negativa in ordine alla
detenzione di armi e munizioni, sebbene il dato cronologico da solo non può far considerare automaticamente superata la valutazione di rischio in precedenza effettuata, iincide sicuramente positivamente il fatto che nel lasso di tempo trascorso l’interessato abbia dimostrato di aver tenuto una condotta incensurata, circostanza questa che deve essere oggetto di valutazione.

In definitiva, va ribadito che la valutazione della possibilità di abuso della
detenzione di armi e munizioni , pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente ancora pericoloso o comunque capace di abusi.

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