Il Tar Lazio Roma torna sul tema dei diritti degli alunni disabili nella sentenza 2624/2018 dell’8 marzo 2018.
Va censurata la condotta dell’istituto scolastico che si limita a riconoscere un monte-ore settimanali di sostegno inferiore alla proporzione 1:1, in quanto è in violazione della legge-quadro n. 104 del 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti degli alunni disabili, nonché del d.lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile.
I principi costituzionali impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria (cfr., in tal senso, oltre a Corte cost., sent. n.-OMISSIS-, anche Cons. Stato, sez. VI, sentt. nn. 2023, 2624 e 2698 del 2017, già citt.);
Nel caso di specie, il ricorrente aveva depositato in giudizio la certificazione della Commissione medica presso la ASL attestante la presenza di un handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992 , oltre ad ulteriore certificazione medica che richiede un monte-ore di sostegno “con rapporto 1:1 vista la gravità del ritardo”, con ciò provando la situazione di necessità sostenuta.
In applicazione dell’art. 34, comma 1, cod. proc. amm., deve essere riconosciuto al minore il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, con ogni conseguente obbligo in capo alla scuola intimata fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui tale diritto si fonda (disabilità grave; necessità dell’indicato rapporto al fine dell’effettività della frequenza scolastica).