Insegnamento di sostegno: sui diritti dell’alunno disabile vedi anche: Scuola: il disabile ha diritto al numero di ore di sostegno secondo il P.E.I.
Il TAR Napoli nella recente sentenza n.788/2018 ha stabilito che “il PDF e il P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile sono entrambi fondamentali: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità.
Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre più individualizzati, all’attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.
L’Amministrazione scolastica deve erogare il servizio didattico predisponendo, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.
In particolare, secondo l’art. 10, comma 5, del d.l. n. 78/2010, “i soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH – che sta per Gruppi di Lavoro per l’Handicap, n.d.r.), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di insegnamento di sostegno sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”.
Da ciò si conferma, pertanto, l’importanza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) cui spetta il compito di elaborare le risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile.
La quantificazione del numero di ore di insegnamento di sostegno attivabili nell’ambito della deroga riconosciuta ex lege è pertanto affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell’equipe multidisciplinare di cui all’art. di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ad essa spetta pertanto il compito, in sede di redazione del Piano Educativo Individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai specifici bisogni dell’alunno interessato.
La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili,deve essere contenuta nel suddetto PEI, alla cui redazione l’Amministrazione è, come detto, obbligata.
L’attribuzione al minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un limitato numero ore di sostegno in un documento tecnico che non le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore, ma costituisce mera fotografia delle ore disponibili in relazione all’organico di diritto, comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla integrazione del PEI (o documento analogo di pari funzione) e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate.