Il rinnovo automatico delle concessioni demaniali, prorogate fino al 2033 grazie ad una legge nazionale, è in contrasto con la normativa comunitaria, ed è pertanto illegittimo.
Chi si sente leso da un provvedimento di rinnovo delle concessioni demaniali così ampio specie quando si tratta di concessioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, non può far altro che impugnare entro 60 giorni il provvedimento di rinnovo automatico.
A dirlo è il Consiglio di Stato che infatti sposa la tesi dottrinale della annullabilità dell’atto concessorio piuttosto che spingersi ad affermare la radicale nullità del concessioni rinnovo automatico delle concessioni demaniali.
“I provvedimenti amministrativi adottati in applicazione di una norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario non va considerato nullo, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione di potere in capo all’amministrazione procedente, sebbene alla medesima amministrazione, per quanto si è sopra riferito, è fatto carico dell’obbligo di non applicare la norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario, in particolar modo quando tale contrasto sia stato sancito in una sentenza della Corte di giustizia UE“.
Per effetto di tale prevalente orientamento, quindi, la violazione del diritto eurounitario implica solo un vizio di illegittimità non diverso da quello che discende dal contrasto dell’atto amministrativo con il diritto interno, sussistendo di conseguenza l’onere di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto europeo dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza, pena l’inoppugnabilità del provvedimento medesimo (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014 n. 4538).