Il criterio del minor prezzo è una deroga al principio generale della offerta economicamente vantaggiosa.
Infatti l’ipotesi di cui alla richiamata lett. c) del comma 4 dell’art. 95 cit. prevede che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo “(…) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.
E’ di tutta evidenza che l’invocabilità del criterio del minor prezzo, che per quanto detto ha natura derogatoria, esige un completo ed articolato sforzo motivazionale in ordine ai profili della “elevata ripetitività” delle prestazioni (in positivo) e dell’assenza nelle stesse di “notevole contenuto tecnologico” o di “carattere innovativo” (in negativo).
Illegittimo è il comportamento della stazione appaltante che ricorre al criterio del minor prezzo non esplicitando in alcun modo le ragioni concrete di qualificazione del servizio oggetto della procedura in termini di elevata ripetitività, limitandosi all’asserzione – invero tautologica – di tale carattere, in difetto di alcuna ulteriore aggiunta necessaria a contestualizzare la previsione normativa, evidentemente astratta, in relazione alla gara in evidenza.