Oneri per la sicurezza
Illegittima l’esclusione da una procedura negoziata per mancata indicazione degli oneri per la sicurezza quando l’oggetto del contratto riguarda la sola fornitura;
L’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a seguito del decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), prevede che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”.
La disposizione si applica anche alle forniture senza posa in opera superiori ai 40 mila euro.
Se infatti il legislatore avesse inteso circoscrivere la portata derogatoria della norma in questione ai soli appalti di importo comunque inferiore a 40 mila euro, non vi sarebbe stato motivo di prevedere altresì, accanto ai medesimi affidamenti, le ipotesi relative alle “forniture senza posa in opera” ed ai “servizi intellettuali”.
Fattispecie queste ultime che, anche in considerazione di quanto espressamente previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (il quale prevede proprio l’esclusione dall’obbligo del DUVRI in presenza di simili forniture e servizi), debbono invece essere coerentemente annoverate tra le deroghe ivi previste.