Appalti: illegittimo il bando di gara che esclude chi ha contenziosi con la P.A.

Illegittima la previsione contenuta nel bando di gara, con la quale si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, la produzione di una dichiarazione in merito al non avere “nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara contenziosi giudiziari con Amministrazioni Pubbliche nell’esecuzione di servizi attinenti l’oggetto del presente appalto”.

La formulazione di tale previsione viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, giacché con la stessa si attribuisce rilievo non già alla omessa presentazione della dichiarazione nella prospettiva dell’acquisizione, da parte della stazione appaltante, di ulteriori elementi conoscitivi e di valutazione dei concorrenti bensì, di per sé ed in via automatica, alla presenza di contenziosi giudiziari.

In altri termini, l’esclusione è correlata direttamente alla esistenza di contenziosi giudiziari con amministrazioni pubbliche nell’esecuzione di servizi attinenti l’oggetto del presente appalto, circostanza, questa, che non costituisce, di per sé, indice di inaffidabilità dell’impresa, potendosi peraltro la lite chiudere a favore della stessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 3723/2011; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, n. 313 del 2013), con la conseguenza che la previsione non solo si palesa illogica in rapporto all’interesse pubblico ma integra una palese violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Da ultimo TAR Napoli 1949/2018

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