Il ricongiungimento al figlio minore vale anche per la polizia

L’articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001,che prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità per il ricongiungimento dei i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio, trova applicazione anche al personale delle forze di polizia (tra le tante Consiglio di Stato, sez. III, 01/04/2016, n. 1317, Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6061, T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 29/12/2016, n. 2481, T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 8 agosto 2017, n. 1752).

ricongiungimento

Tale disposizione è rivolta a dare protezione a valori di rilievo costituzionale e, pertanto, un’eventuale dissenso “deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali” come chiarito testualmente dalla suddetta disposizione, a seguito della recente modifica normativa per effetto dell’articolo 14, comma settimo, della legge n. 124 del 2015.

Conseguentemente, le ordinarie esigenze di servizio, per quanto importanti, evidenziate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa, introdotta dal legislatore a tutela dei minori (vedi recentemente Consiglio di Stato, sez. III, ord. 26 febbraio 2016, n. 685, Cons. St., sez. IV, 14.5.2015, n. 2426) ben potendo l’amministrazione sopperire alla carenza di un assistente di polizia mediante altri istituti.

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