La Banca Popolare di Bari è stata nuovamente inserita dall’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob nell’elenco degli intermediari che non hanno eseguito, in tutto o in parte, le decisioni adottate dall’Arbitro per le Controverse Finanziarie.
L’arbitro per le controversie finanziarie ha riconosciuto nella decisione n. 127 del 29 novembre 2017, che “il comportamento della Banca Popolare di Bari è censurabile anche con riferimento alle operazioni condotte nel 2013, in sede di prestazione del servizio di consulenza, laddove ha valutato come “medio” il rischio connesso alle proprie azioni”.
“Valutazione, questa,- afferma l’ACF- che non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al
rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie“.
“Ma tale valutazione- continua l’Arbitro per le controversi finanziarie- finisce per divenire ancora più incongruente e financo decettiva sotto il profilo informativo per l’investitore, laddove essa viene messa a confronto con il rischio che il medesimo intermediario associava ad un investimento in BTP; rischio, quest’ultimo, inopinatamente valutato più elevato (“medio –alto”) rispetto a quello assegnato alle proprie azioni (“medio”), come da estratto conto al 30/06/2013 inviato al ricorrente e versato in atti.
Non pare quindi dubbio, conclusivamente, che l’intermediario abbia posto in essere nei confronti di parte ricorrente comportamenti violativi degli obblighi sullo stesso incombenti di osservanza dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza ed adeguatezza informativa nella prestazione dei servizi d’investimento
Ai sensi dell’art.16 comma 3 del Regolamento ACF “la mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell’intermediario, ove accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’Arbitro e, a cura e spese dell’intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario per una durata di sei mesi. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2,l’eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale”.
Certamente rispettabile seppur non comprensibile a questo punto la decisione della Banca Popolare di Bari di non voler rispettare quanto disposto dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Non resta al consumatore di procedere in via giurisdizionale sottoponendo al Giudice l’autorevole decisione dell’ACF.
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