Nelle gare pubbliche, la mancata preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore costituisce causa di legittima esclusione quando il concorrente è sfornito della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare.
Occorre precisare come l’indicazione del nome del subappaltatore sia obbligatoria esclusivamente nel caso di subappalto necessario e non già nel caso di subappalto facoltativo.
Da ulteriore e diverso punto di vista deve rilevarsi come la giurisprudenza abbia ammesso l’operatività della nuova disciplina del soccorso istruttorio anche alla mancata indicazione del subappaltatore necessario