Insindacabile il giudizio sull’anomalia, reso dalla S.a.

anomalia

La verifica dell’ anomalia dell’offerta non ha carattere sanzionatorio e non è diretta alla ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, bensì mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso e in concreto, sia attendibile ed affidabile rispetto al fine da raggiungere.

Il giudizio sull’ anomalia, reso dall’Amministrazione in sede di gara,
costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di
macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto.
Di conseguenza, il giudice amministrativo non può eseguire una autonoma verifica di congruità dell’offerta nel suo complesso e delle singole voci che la compongono, poiché costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria dell’Amministrazione

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., Cle s.r.l., NS12 s.p.a., Cedoca s.r.l., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati
Stefano Vinti, Elia Barbieri e Carlo Colapinto, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avvocato Carlo Colapinto in Bari, via Andrea da Bari, 141;
contro
Innovapuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall’avvocato Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari,
piazza Garibaldi, 23;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall’avvocato Marina Altamura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale
in Bari, Lungumare N. Sauro, 31;
nei confronti di
Exprivia Healthcare It s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
N. 00545/2017 REG.RIC.
e difesa dagli avvocati Antonio Calvani, Stefano Gattamelata e Francesca Romana
Feleppa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tulllia Scattarelli in
Bari, piazza Luigi di Savoia, 37;
Consis Soc. Cons. a r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa concessione delle opportune misure cautelari,
– della determinazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 5 aprile 2017 e della
relativa comunicazione di cui alla nota dell’11 aprile 2017, prot. 170411004, con la
quale Innovapuglia Spa ha disposto in favore del RTI Exprivia Healthcare It s.r.l. –
Consis Soc. Cons. a r.l. l’aggiudicazione definitiva della gara telematica a
procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di conduzione operativa, assistenza
tecnico-applicativa e manutenzione dei sistemi informativi Edotto e Trattamento
Ricette Farmaceutiche”;
– dei verbali di gara, con i quali è stata ammessa e utilmente valutata l’offerta del
RTI Exprivia Healthcare It s.r.l. – Consis Soc. Cons. a r.l. sia delle sedute
pubbliche, sia delle sedute riservate (verbali: n. 1 del 13 maggio 2016; n. 2 del 1
giugno 2016; n. 3 del 13 giugno 2016; n. 4 del 17 giugno 2016; n. 11 del 27
settembre 2016; n. 12 del 12 ottobre 2016, n. 13 del 18 ottobre 2016; n. 14 del 25
ottobre 2016; n. 15 del 17 novembre 2016; n. 16 del 7 dicembre 2016; n. 17 del 16
gennaio 2017; n. 18 del 23 febbraio 2017); nonché delle graduatorie provvisoria e
definitiva;
– della verifica di anomalia e del relativo giudizio di congruità;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto, ivi
inclusi tutti gli atti relativi alla comprova e l’eventuale dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;
nonché per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto
eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione con subentro
nel servizio e nel contratto;
N. 00545/2017 REG.RIC.
ovvero per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per
equivalente monetario;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia s.p.a., della Regione Puglia
e di Exprivia Healthcare It s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 14
febbraio 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – All’esito della gara in epigrafe indicata, indetta da InnovaPuglia s.p.a., in
qualità di soggetto aggregatore della Regione Puglia, con bando di gara inviato alla
GUUE il 10.3.2016 (doc. 2 bando e doc. 3 disciplinare della produzione di parte
ricorrente del 23.5.2017) e avente ad oggetto una procedura aperta telematica ai
sensi del dlgs n. 163/2006 e s.m.i., il raggruppamento odierno ricorrente con
mandataria Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. risultava al secondo posto in
graduatoria con punteggio pari a 94,638 (punti 70,00 per l’offerta tecnica e 24,638
per l’offerta economica).
Prima classificata con punteggio pari a 99,720 (punti 69,72 per l’offerta tecnica e
30 per l’offerta economica) era il RTI Exprivia Healthcare IT / Consis.
L’importo complessivo dell’appalto stimato era pari ad €. 24.380.000,00 IVA
esclusa, di cui €. 30.800,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dlgs n. 163/2006, selezionata sulla base dei criteri
e pesi indicati nella documentazione di gara.
In data 13 maggio 2016 la Commissione procedeva all’apertura telematica della
N. 00545/2017 REG.RIC.
Busta Documentazione delle tre offerte pervenute e presentate dai seguenti
raggruppamenti: 1) RTI Engineering-Cle-Ns12-Cedoca; 2) RTI GPI S.p.A. – S2I
Italia srl – Parsec 3.26 srl – Lutech S.p.A. – Fastweb S.p.A.; 3) RTI Exprivia
Healthcare IT SRL / Consis Scarl (doc. 4 verbale di gara).
Nel contempo, considerato che nell’atto costitutivo e nelle domande di
partecipazione delle imprese del costituito raggruppamento tra Exprivia Healthcare
It Srl / Consis Scarl, non era stata indicata la ripartizione percentuale delle singole
attività tra le imprese medesime, in conformità al punto 12 b) dell’Allegato 1
“Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni” la Commissione decideva di
richiedere al ridetto raggruppamento idonea dichiarazione con l’indicazione della
ripartizione percentuale delle singole attività tra le imprese associate (Disciplinare
di gara punti 2.2 ed f.2; verbale n. 1, e richiesta del 17 maggio 2016).
In data 1° giugno 2016 la Commissione dichiarava di aver constatato che il
raggruppamento aveva prodotto idonea documentazione con la ripartizione
percentuale delle singole attività tra le imprese associate e lo ammetteva alla fase
successiva del procedimento di gara (verbale n. 2, doc. 5 della produzione di parte
ricorrente del 23.5.2017).
Nella seduta del 25 ottobre 2016, la Commissione, a conclusione della valutazione
delle offerte tecniche (verbali dal n. 7 al n. 13, doc 6 della produzione di parte
ricorrente del 23.5.2017), comunicava l’attribuzione del punteggio tecnico
assegnando all’associazione costituita Exprivia Healthcare It Srl / Consis Scarl
punti 63,250, a quella costituenda Engineering-CLE-NS12-Cedoca punti 63,500
nonché all’altra, pure costituenda, GPI S.p.A. – S2I Italia srl – Parsec 3.26 srl –
Lutech s.p.a. – Fastweb s.p.a. punti 46,750.
Nella stessa data, l’Organo procedeva all’apertura delle offerte economiche e
rilevava che il costituendo raggruppamento Engineering-CLE-NS12-Cedoca aveva
offerto l’importo pari ad € 23.719.154,00; l’altro, pure costituendo, GPI S.p.A. –
S2I Italia srl – Parsec 3.26 srl – Lutech S.p.A. – Fastweb S.p.A. aveva offerto
l’importo offerto pari ad € 19.871.248,43; l’associazione costituita Exprivia
N. 00545/2017 REG.RIC.
Healthcare IT SRL / Consis Scarl aveva offerto l’importo pari ad € 19.479.360,00.
All’esito delle valutazioni, i punti attribuiti erano i seguenti: per l’associazione
costituita Exprivia Healthcare It Srl / Consis Scarl punteggio tecnico 63,250,
punteggio tecnico riparametrato 69,72, punteggio economico 30,00, punteggio
finale 99,720; per il RTI Engineering-CLE-NS12-Cedoca punteggio tecnico
63,500, punteggio tecnico riparametrato 70,00, punteggio economico 24,638,
punteggio finale 94,638; per il RTI GPI S.p.A. – S2I Italia srl – Parsec 3.26 srl –
Lutech S.p.A. – Fastweb S.p.A, punteggio tecnico 46,750, punteggio tecnico
riparametrato 51,54, punteggio economico 29,408, punteggio finale 80,948.
La stazione appaltante procedeva alla verifica di anomalia del RTI primo collocato
in graduatoria (i.e. costituita associazione RTI Exprivia Healthcare It Srl / Consis
Scarl), chiedendo solo a detto concorrente di fornire le giustificazioni per l’offerta
sospettata di anomalia, riservandosi di esaminarle in seduta riservata (verbale n. 14
del 25.10.2016, doc. 7 della produzione di parte ricorrente del 23.5.2017).
In data 17 novembre 2016, in seduta riservata, la Commissione, esaminata la
documentazione di giustificazione dei costi ricevuta, inviava allo stesso soggetto la
nota di richiesta di precisazioni, avuto riguardo alle problematiche emerse inerenti
ai giustificativi forniti per le voci: “costo della manodopera, spese generali, oneri
per la sicurezza, ammortamento delle attrezzature e macchinari” (verbale n. 15,
doc. 8 della produzione di parte ricorrente del 23.5.2017).
In data 7 dicembre 2016, in seduta riservata, la Commissione riteneva adeguate le
giustificazioni fornite, anche mediante la differente valutazione dei costi nonché
l’offerta nel suo complesso seria ed affidabile, tale quindi da consentire il corretto
adempimento di tutti gli obblighi previsti nella fornitura (verbale n. 16, doc. 9 della
produzione di parte ricorrente del 23.5.2017).
In data 16 gennaio 2017, in seduta pubblica, la Commissione aggiudicava la gara in
via provvisoria al raggruppamento costituito da Exprivia Healthcare It Srl / Consis
Scarl primo classificato, richiedendo alla costituenda associazione EngineeringN.
00545/2017 REG.RIC.
CLE-NS12-Cedoca, posta al secondo posto nella graduatoria provvisoria, di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica
richiesti la cui sussistenza è stata esaminata e confermata dalla Commissione in
data 23 febbraio 2017, in seduta riservata (verbali nn. 17 e 18, docc. 10 e 11 della
produzione di parte ricorrente del 23.5.2017).
Con nota del 11.4.2017 Prot. 170411004 (doc. 12 della produzione di parte
ricorrente del 23.5.2017), la stazione appaltante comunicava l’aggiudicazione
definitiva al RTI Exprivia Healthcare It Srl / Consis Scarl, giusta determinazione n.
105 dell’Amministratore Unico della stessa Società appaltante del 5.4.2017.
In data 19 aprile 2017 (doc. 13 della produzione di parte ricorrente del 23.5.2017)
veniva consentito l’accesso ai soli verbali di gara e alla documentazione
amministrativa del concorrente aggiudicatario.
2. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio il RTI ricorrente composto da
Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., Cle s.r.l., NS12 s.p.a., Cedoca s.r.l.
censurava la citata determinazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 5.4.2017,
la relativa comunicazione di cui alla nota dell’11.4.2017, prot. 170411004 e gli altri
atti e verbali in epigrafe indicati.
Invocava, altresì, la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto
eventualmente stipulato, il conseguimento dell’aggiudicazione con subentro nel
servizio e nel contratto, e la condanna della stazione appaltante al risarcimento del
danno per equivalente monetario.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) quanto al vizio amministrativo, violazione o falsa applicazione del disciplinare
di gara, capi 1 (pag. 2), 2.2 e 2.2 lett) f.2 (pagg 5-6); violazione o falsa applicazione
degli artt. 37, comma 4, e 46, comma 1 ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
violazione del principio “par condicio” dei concorrenti; eccesso di potere per
travisamento dei fatti, sviamento e difetto di istruttoria: il raggruppamento
controinteressato avrebbe omesso totalmente di indicare quale delle aziende doveva
realizzare il Servizio evoluzione dell’infrastruttura applicativa (cap. 4 Offerta
N. 00545/2017 REG.RIC.
Tecnica), il Servizio evoluzione dell’infrastruttura tecnologica in uno a tutti i
prodotti software referenziati (cap. 5 Offerta Tecnica), il Servizio Addestramento
(cap. 9 Offerta Tecnica), il Servizio Trasferimento (cap. 11 Offerta Tecnica), in
violazione della lex specialis (All. 1, punto 12, lett. b) al disciplinare di gara) e
dell’art. 37, comma 4 dlgs n. 163/2006 (attualmente art. 48, comma 4 dlgs n.
50/2016), in virtù dei quali l’impresa partecipante alla gara deve specificare le parti
del servizio da eseguirsi da parte dei singoli operatori economici riuniti; sarebbe
stato indicato, quale oggetto della fornitura, solo per la mandataria, Exprivia
Healthcare IT, il Servizio Conduzione operativa (cap. 7 Offerta Tecnica), il
Servizio Manutenzione (cap. 10 Offerta Tecnica), il Servizio Assistenza tecnicoapplicativa
(cap. 8 Offerta Tecnica) senza specificare la suddivisione percentuale
tra le aziende del raggruppamento, e per la mandante, Consis s.c.ar.l. il Servizio
Trattamento Ricette Farmaceutiche (cap. 6 Offerta Tecnica) ed il Servizio
Assistenza tecnico-applicativa (cap. 8 Offerta Tecnica), senza alcuna specificazione
della suddivisione percentuale tra le aziende dell’associazione stessa; dal mandato
collettivo prodotto dal RTI controinteressato emergerebbe che la mandataria dovrà
eseguire il 65% delle prestazioni oggetto del contratto, mentre dalla domanda di
partecipazione e dalle giustificazioni fornite dopo il soccorso istruttorio risulta che
la mandataria non dovrà eseguire parte dell’oggetto del contratto e del bando
(rectius il “trattamento ricette farmaceutiche”) perché sprovvista dei relativi
requisiti; conseguentemente, l’offerta del RTI aggiudicatario sarebbe nulla per
indeterminatezza del soggetto che esegue le prestazioni contrattuali sicché non è
possibile consentire la sanatoria ex post del vizio con soccorso istruttorio,
concernendo il soccorso istruttorio rinforzato di cui all’art. 46, comma 1 ter dlgs n.
163/2006 la sola fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti per l’ammissione alla gara, e non anche la fase del controllo dei requisiti
di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa; il soccorso istruttorio
sarebbe ammissibile unicamente nei soli casi di irregolarità essenziale degli
N. 00545/2017 REG.RIC.
elementi e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara e
non nelle ipotesi in cui le lacune ed omissioni dichiarative superino i limiti della
mera irregolarità essenziale e si traducano nella più radicale carenza di un elemento
essenziale dell’offerta; analogamente una richiesta di chiarimenti non potrebbe
ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione, la cui comunicazione
era richiesta dei documenti dell’appalto, poiché l’Amministrazione è tenuta ad
osservare rigorosamente i criteri da essa stessa forniti;
2) quanto ai vizi tecnici, violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e
del criterio di aggiudicazione prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa)
con riferimento ai sub elementi meglio individuati nella trattazione (punto IV.2.1
del bando; art. 3 del disciplinare; Allegato 2 Offerta Tecnica); violazione e falsa
applicazione delle specifiche tecniche definite nell’Allegato 4 del capitolato
tecnico; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria,
mancanza dei presupposti, difetto di motivazione; contraddittorietà rispetto alla
specificazione dei criteri di cui al verbale n. 5 del 20 giugno 2016; violazione della
par condicio: la soluzione tecnica proposta dal RTI aggiudicatario sarebbe sotto
vari profili difforme dalle prescrizioni minime previste a pena di esclusione dalla
lex specialis di gara; in ogni caso, il RTI Exprivia Healthcare It s.r.l. avrebbe
meritato un punteggio complessivo inferiore; la ritenuta congruità dell’offerta
dell’aggiudicataria sarebbe erronea, illogica e non basata su solide e comprovate
ragioni.
3. – Si costituivano in giudizio Innovapuglia s.p.a., la Regione Puglia ed Exprivia
Healthcare It s.r.l., resistendo al gravame.
4. – Con ordinanza n. 1025/2017 veniva consentito l’accesso alla documentazione
richiesta dalla ricorrente.
5. – Successivamente con ricorso per motivi aggiunti il RTI Engineering Ingegneria
Informatica s.p.a., Cle s.r.l., NS12 s.p.a., Cedoca s.r.l. contestava gli stessi atti
impugnati con l’atto introduttivo.
Invocava, altresì, tutela risarcitoria in forma specifica e per equivalente.
N. 00545/2017 REG.RIC.
Deduceva, a seguito dell’accesso, ulteriori censure costituenti sviluppo delle
doglianze di cui all’atto introduttivo.
6. – Nel corso dell’udienza pubblica del 14 febbraio 2018 la causa passava in
decisione.
7. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso
introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia da respingere in quanto infondato,
potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari.
7.1. – Con riferimento ai “vizi amministrativi” per quanto concerne le quote di
attività all’interno del RTI aggiudicatario, va evidenziato quanto segue.
Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, il raggruppamento
controinteressato ha indicato in modo puntuale ed esaustivo la ripartizione delle
quote di attività all’interno del raggruppamento stesso; né vi sono incongruenze tra
le dichiarazioni effettuate in gara ed il contenuto del progetto tecnico.
Va evidenziato sul punto che, ai fini della partecipazione alla gara, Exprivia
Healthcare e Consis hanno sottoscritto l’atto pubblico rep. n. 8313, racc. n. 5661 del
22.4.2016 per la costituzione di un RTI, ivi dichiarando (art. 2) che la capogruppo
Exprivia Healthcare avrebbe avuto la quota di partecipazione del 65% per le
prestazioni derivanti dal contratto e che la mandante CONSIS avrebbe invece avuto
la quota di partecipazione del 35%.
Conseguentemente, nella domanda di partecipazione, le predette Società hanno
dichiarato la ripartizione delle attività nell’ambito del RTI costituito come segue: a)
Exprivia Healthcare IT s.r.l. – Attività: “Conduzione operativa, quota parte
dell’assistenza tecnico-applicativa, e manutenzione dei sistemi informativi” – Quota
% nel RTI: 65%; b) CONSIS S.c.r.l. – Attività: “Trattamento ricette farmaceutiche
e quota parte dell’assistenza tecnico applicativa” – Quota % nel RTI: 35%.
A tal riguardo, si rileva che l’appalto in argomento ha ad oggetto: a) ai sensi del
punto II.1.1.) del bando di gara: “Servizi di conduzione operativa, assistenza
tecnico-applicativa e manutenzione dei sistemi informativi Edotto e Trattamento
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Ricette Farmaceutiche”; b) ai sensi del punto 1 del disciplinare di gara,
specularmente: “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e
manutenzione dei sistemi informativi Edotto e Trattamento Ricette Farmaceutiche”.
La domanda di partecipazione dunque (cfr. punto 12.b, a pag. 8), oltre a ribadire la
suddivisione delle prestazioni secondo le predette percentuali 65% – 35%,
conteneva anche una ripartizione descrittiva delle attività, in osservanza a quanto
previsto dall’art. 37, comma 4 dlgs n. 163/2006.
L’attribuzione descrittiva contenuta nella domanda di partecipazione esauriva
l’oggetto contrattuale come riportato nel bando (Sezione II.1.1) e nei documenti di
gara (Disciplinare Art. 1 Oggetto – pag. 2). In tali documenti si legge chiaramente
che oggetto di affidamento sono i “Servizi di conduzione operativa, assistenza
tecnico-applicativa e manutenzione dei sistemi informativi Edotto e trattamento
ricette farmaceutiche”.
Nel compilare la propria domanda di partecipazione, dunque, il RTI Exprivia
Healthcare non ha fatto altro che suddividere le predette attività oggetto di
affidamento fra le due componenti del raggruppamento.
Ne discende la correttezza e l’esaustività della dichiarazione resa in gara dal
raggruppamento controinteressato, che non si pone in contrasto con le percentuali
indicate nell’atto costitutivo bensì ne rappresenta una indubbia conferma.
Priva di pregio è poi la doglianza secondo cui vi sarebbero alcune prestazioni
contrattuali ulteriori (rispetto a quelle in precedenza indicate, e segnatamente
“Servizio Evoluzione Infrastruttura applicativa”, “Servizio Evoluzione
Infrastruttura tecnologica”, “Servizio Addestramento”, “Servizio Trasferimento”)
che il RTI Exprivia Healthcare avrebbe omesso di indicare in sede di ripartizione, e
che sarebbero state integrate solo ex post su sollecitazione della stazione appaltante.
Infatti, né il bando, né il disciplinare di gara hanno imposto ai concorrenti, a pena
di esclusione, di dichiarare nella domanda di partecipazione la suddivisione
percentuale delle singole e analitiche prestazioni descritte nel capitolato tecnico
d’appalto.
N. 00545/2017 REG.RIC.
Quest’ultimo, operando una sintesi delle innumerevoli attività oggetto del servizio
da affidarsi, riconduce in ogni caso a “unitarietà” le singole prestazioni contrattuali
nella definizione dell’oggetto della fornitura contenuta nell’art. 3, ove si conferma
che esso attiene ai servizi di: “conduzione operativa … assistenza tecnicoapplicativa
… manutenzione dei Sistemi Informativi Edotto … Trattamento delle
Ricette Farmaceutiche”; per il resto, è ancora il medesimo art. 3 del capitolato
tecnico a precisare che l’oggetto dell’appalto viene “dettagliato” nei successivi
paragrafi del capitolato tecnico.
E’ di tutta evidenza, così, la completezza della dichiarazione resa dal
raggruppamento controinteressato nella domanda di partecipazione alla gara in
ordine alla ripartizione, in termini sia descrittivi che percentuali, dei servizi oggetto
d’appalto (senza necessità di ulteriore, non richiesta, “puntigliosa suddivisione”;
cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18.10.2013, n. 5069: “L’obbligo di cui all’art. 37 comma
4, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, circa la specificazione delle parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o raggruppande, si deve
considerare legittimamente assolto in caso sia d’indicazione delle singole parti del
servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia d’indicazione, in
termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra
le singole imprese; e ciò in ossequio al principio della tassatività delle cause di
esclusione, sancito dal successivo art. 46 comma 1-bis, donde l’impossibilità di
reputare incongrue o illegittime le dichiarazioni di riparto tra le predette imprese
solo perché non ne rechino la puntigliosa suddivisione in valori ed in percentuali,
dovendo tener conto anche dell’oggetto del servizio e della complessità o non della
relativa esecuzione.”).
Sul tema ha rilevato Cons. Stato, Ad. Plen., 5.7.2012, n. 26: “In ossequio al
principio della tassatività delle cause di esclusione – sancito dall’art. 46, comma 1
bis, d.lg.12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. d ) n. 2), d.l. 13
maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 – l’obbligo, previsto
N. 00545/2017 REG.RIC.
dall’art. 37, comma 4, d.lg. n. 163 del 2006 cit., di specificare le parti del servizio
che saranno eseguite dalle singole imprese, raggruppate o raggruppande, di un’Ati,
deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole
parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese
associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto
delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della
natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale
idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e
affidabilità dell’offerta e a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità
delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o
raggruppande.”.
Nel caso di specie si deve ritenere che l’indicazione, in termini descrittivi e
percentuali, delle singole parti del servizio da cui è evincibile in modo chiaro il
riparto di esecuzione tra le imprese associate del RTI Exprivia, contenuta nella
domanda di partecipazione presentata dallo stesso RTI in uno alla nota di
chiarimenti del 23.5.2016, costituisca corretto adempimento dell’obbligo, previsto
dall’art. 37, comma 4 dlgs n. 163/2006, in considerazione della sostanziale idoneità
di dette indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità
dell’offerta e a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle
prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.
E’ sufficiente la lettura del capitolato (art. 3 – pagg. 14 e 15) per fugare ogni
dubbio.
La stazione appaltante ha utilizzato una dicitura sintetica per enunciare i servizi
fondamentali oggetto della gara, dettagliandoli successivamente in numerose
prestazioni, descritte nel capitolato tecnico.
In particolare, le ulteriori prestazioni contestate da parte ricorrente sono tutte
ricomprese nella voce della “Conduzione operativa” oggetto di gara, attribuita per
intero alla mandataria Exprivia Healthcare.
Nell’inserire tra le attività affidate alla capogruppo Exprivia quella di “conduzione
N. 00545/2017 REG.RIC.
operativa”, il RTI controinteressato ha inteso riferirsi anche ai servizi definiti di
“evoluzione dell’infrastruttura applicativa”, “evoluzione della infrastruttura
tecnologica”, “addestramento” e “trasferimento”, giacché questi ultimi rientrano
senza dubbio nel concetto di “conduzione operativa” di cui all’art. 12.1 del
capitolato speciale: “tutte le attività necessarie alla piena funzionalità operativa
della infrastruttura oggetto dell’appalto in ogni sua componente, al fine di
assicurare la fruibilità dei servizi 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno”.
L’aggiudicataria si è limitata ad utilizzare la medesima dizione sintetica che era
stata adottata dalla stazione appaltante, ripetutamente, all’interno del bando (punto
II.1.1), del disciplinare di gara (pag. 1; pag. 2 nella “Premessa” e nell’“Oggetto”,
ecc.) e del capitolato tecnico (nell’epigrafe di tutte le pagine), vista anche la
ristrettezza del campo del fac simile della domanda di partecipazione (punto 12,
lett. b, pag. 8) ove la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa (circostanza che ha
evidentemente indotto alla sinteticità).
Pertanto, le varie prestazioni in cui si suddivide la “conduzione operativa” non
costituivano elementi da indicare necessariamente in sede di suddivisione
preliminare dei servizi all’interno del RTI.
Dunque, attribuendo la “Conduzione operativa” per intero alla mandataria Exprivia
Healthcare (come chiaramente evidenziato nella domanda di partecipazione), il
raggruppamento ha assolto in modo esaustivo agli obblighi dichiarativi di cui
all’art. 37, comma 4 dlgs n. 163/2006, ponendosi in linea con il tenore dell’oggetto
contrattuale indicato nella lex specialis.
Non può, quindi, essere accolta la relativa censura.
E’ da ritenere, pertanto, che, in chiave di mera specificazione rispetto a quanto
chiesto dalla lex specialis, la Commissione di gara ha discrezionalmente richiesto ai
concorrenti – tra cui anche l’RTI Exprivia Healthcare – di ulteriormente dettagliare
la ripartizione percentuale dell’oggetto dell’appalto all’interno dei raggruppamenti,
rispetto a quanto già (esaustivamente) dichiarato nella domanda di partecipazione
N. 00545/2017 REG.RIC.
alla gara (cfr. la nota della stazione appaltante del 17.5.2016).
E in ogni caso con nota del 23.5.2016, Exprivia Healthcare ha comunque
confermato la suddivisione delle prestazioni oggetto dell’appalto già indicata al
momento della partecipazione alla gara.
Ne deriva che non è in alcun modo configurabile un soccorso istruttorio (come
lamenta il RTI ricorrente); non solo perché – come detto – nessuna irregolarità
potrebbe imputarsi alla dichiarazione resa dal RTI Exprivia Healthcare, ma anche
perché l’Amministrazione si è limitata a chiedere meri chiarimenti circa la
ripartizione descrittiva delle attività; chiarimenti che lungi dal comportare indebite
integrazioni della domanda di partecipazione, hanno fornito informazioni già
contenute nella domanda stessa, che la Commissione di gara nel verbale della
prima seduta pubblica del 13.5.2016 (pag. 5) già dichiarava complete e “rispondenti
a quanto richiesto e prescritto”.
Ricorreva in altre parole l’ipotesi prevista dal punto 4.1 del disciplinare (pag. 10, 2°
cpv. “… il concorrente conformemente a quanto previsto dall’art. 46 del D.lgs. n.
163/2006 e s.m.i. verrà invitato … a fornire chiarimenti in ordine ai documenti
presentati”) e non già una causa di esclusione riconducibile ad una delle fattispecie
tassativamente elencate dagli artt. 46, comma 1 bis e 38, comma 2 bis dlgs n.
163/2006.
In ogni caso, il soccorso istruttorio sarebbe stato ammissibile, trattandosi di una
fase di gara afferente, non già alla verifica del possesso dei requisiti speciali
imposti ai concorrenti, né alla verifica della congruità dell’offerta tecnica, bensì al
controllo della dichiarazione sostitutiva – comunque presentata dal concorrente –
contenuta nella documentazione amministrativa, ossia proprio quel segmento
procedimentale cui si riferisce la previsione di cui all’art. 46, comma 1 ter d.lgs. n.
163/2006 (attualmente art. 83, comma 9 dlgs n. 50/2016).
Il RTI istante torna sulla questione in esame e cioè quella della ripartizione delle
attività all’interno del raggruppamento con il proprio atto di motivi aggiunti (alle
pagg. 4 – 8, punto A) assumendo l’esistenza di incongruenze nel progetto tecnico
N. 00545/2017 REG.RIC.
del controinteressato RTI Exprivia.
A dire del RTI Engineering Ingegneria Informatica, in un passaggio del progetto
(cfr. par. 1.4, pagg. 15 e 16 del Vol. 1) la mandante Consis sarebbe coinvolta
nell’esecuzione di tre servizi (Responsabilità del Servizio Trattamento Ricette,
Partecipazione al Servizio Assistenza tecnico-applicativa, Partecipazione al
Servizio Trasferimento), mentre in altro passaggio (par. 12.2, pagg. 72 – 100 del
Vol. 2) sembrerebbe coinvolta in uno solo di detti servizi (cioè il Trattamento
Ricette Farmaceutiche), figurando – sempre secondo l’assunto del ricorrente – gli
altri due servizi in capo alla mandataria Exprivia Healthcare (che ne sopporterebbe
anche le relative spese generali per il personale, secondo quanto indicato in sede di
verifica di congruità).
Ne deriverebbe un’asserita incertezza dell’offerta presentata dal RTI Exprivia ed
un’incongruenza rispetto a quanto dichiarato in sede di gara circa la ripartizione del
servizio fra le società raggruppate, ripartizione che subirebbe in tal modo una
variazione percentuale di circa il 3%: ne risulterebbe una ripartizione dei servizi tra
componenti del RTI con Exprivia al 68,25% e Consis al 31,75%, in netto contrasto
con quanto dichiarato nel mandato collettivo con rappresentanza e nella domanda di
partecipazione ove si contempla una ripartizione con Exprivia al 65% e Consis al
35%.
Tuttavia, la ricorrente effettua una lettura parziale e non condivisibile del par. 1.4
della relazione tecnica pag. 15-16 Vol. 1/2, ove viene indicata la ripartizione di
attività nell’ambito del RTI.
Da detta relazione emerge come il Trattamento Ricette Farmaceutiche fosse di
esclusiva spettanza della mandante Consis in linea con quanto indicato nella
domanda di partecipazione.
Il servizio di assistenza applicativa è – come emerge dalla domanda di
partecipazione (ove Exprivia e Consis specificano tra le attività da svolgere: “quota
parte dell’assistenza tecnico-applicativa”) – suddiviso tra mandante e mandataria.
N. 00545/2017 REG.RIC.
Trattasi di macro-voce in cui si è evidenziata la partecipazione di entrambi i
componenti del RTI controinteressato; ciò coincide con quanto indicato nella nota
di chiarimenti del 23.5.2016. Più esattamente la quota percentuale di attività da
effettuare nel servizio è pari al 12,59% del totale a carico della mandante Consis ed
all’87,41% del totale a carico della mandataria Exprivia.
Chiaro è anche l’impegno dei partner con riferimento alla salvaguardia dei livelli
occupazionali (cfr. pagg. 103/108 del Vol. 2/2), individuato in 25 risorse.
Pertanto, la Commissione di gara ha potuto conoscere in maniera precisa la quota
parte di servizio in carico a ciascuna azienda.
Con riferimento alla ripartizione delle spese generali (cfr. pag. 5 dei motivi
aggiunti), diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per la valorizzazione
delle spese generali da attribuirsi al servizio di assistenza non si è impiegato da
parte del raggruppamento aggiudicatario unicamente il dato riferito ad Exprivia
Healthcare.
Si precisa al riguardo che nella fase di giustificazione dell’anomalia è stata
inizialmente indicata (giustificativa in data 9.11.2016) per l’intero RTI una
incidenza complessiva del 13% sul costo del personale; quindi, su richiesta della
Commissione, sono state analiticamente indicate (cfr. nota del 28.11.2016) le
modalità di calcolo delle spese generali per Exprivia Healthcare e per Consis,
confermando l’incidenza complessiva media del 13%.
Va, altresì, evidenziato che il calcolo relativo alle spese generali da attribuirsi per il
servizio di assistenza è stato effettuato dal RTI controinteressato sul totale delle
giornate complessivamente previste, utilizzando la quota di incidenza delle spese
generali di Exprivia Healthcare, ma sotto il profilo del calcolo non si rileva alcuna
differenza nel costo risultante, né il RTI ricorrente ha dimostrato che sussista
alcuna differenza di costo da considerare.
E’, quindi, priva di fondamento l’affermazione di “incertezza assoluta” sul
contenuto dell’offerta invocata dal raggruppamento deducente.
Va, altresì, evidenziato che il Servizio di Trasferimento al fornitore subentrante, è
N. 00545/2017 REG.RIC.
una “sub-voce” di spettanza di Exprivia Healthcare (con la partecipazione di
Consis) e complessivamente stimata in offerta in 210 gg. lavorativi. E tuttavia tale
servizio implica necessariamente delle correlazioni tecniche con il Servizio
Trattamento Ricette Farmaceutiche (di spettanza di Consis). Quest’ultimo si
sviluppa producendo flussi di dati che vengono trasferiti verso la componente
software gestita da Exprivia Healthcare, denominata Area Farmaceutica di Edotto
che provvede a validare tali flussi, riversandoli poi nella base dati di Edotto e
mettendoli a disposizione dell’utenza. Sotto il profilo delle attività da svolgere per
il trasferimento al fornitore subentrante i dati da trasferire si riferiscono
esclusivamente a quanto validato e disponibile nella base dati di Edotto, con attività
di trasferimento che verrà svolta interamente da Exprivia Healthcare, senza che si
renda necessaria la partecipazione a detta attività di Consis.
In sede di ripartizione attività a livello di documentazione amministrativa, non è
stata così indicata alcuna partecipazione di Consis; stesso dicasi per l’indicazione
in giorni uomo di cui alla pag. 100 del progetto tecnico Vol. 2/2.
E tuttavia proprio per le suddette correlazioni tecniche tra i due Servizi (ed i due
soggetti che li avrebbero svolti) nel Progetto tecnico (pagg. 15-16 del Vol. 1) si è
correttamente ritenuto da parte del RTI controinteressato di contemplare un
eventuale e residuale coinvolgimento di Consis sul Servizio di Trasferimento,
svolto esclusivamente nei confronti di Exprivia Healthcare e non verso il soggetto
subentrante; ciò che spiega l’assenza di giornate da conteggiare / fatturare per
Consis, e l’irrilevanza di tale eventuale apporto in relazione alle quote di
partecipazione al RTI, cosicché il computo delle quote percentuali effettuato da
parte ricorrente a pag. 6 dell’atto di motivi aggiunti non è meritevole di positivo
apprezzamento.
7.2. – Con riferimento ai “vizi tecnici” in relazione alle quote di attività all’interno
del RTI controinteressato, deve evidenziarsi quanto segue.
Va in primo luogo rilevato che le censure in esame afferiscono alla discrezionalità
N. 00545/2017 REG.RIC.
valutativa della Commissione, non sindacabile in sede giurisdizionale in mancanza
di vizi macroscopici.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, i giudizi di merito espressi dalle
Commissioni di gara sono insindacabili in quanto espressione dell’ampia
discrezionalità tecnica di cui le stesse dispongono nello stabilire l’idoneità dei
concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25/02/2016, n. 761: “Nelle gare pubbliche gli
apprezzamenti in ordine all’idoneità tecnica delle offerte, in quanto espressione di
un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere
sostituiti da valutazioni di parte circa la insussistenza delle prescritte qualità,
trattandosi di questioni afferenti al merito delle dette valutazioni tecnicodiscrezionali;
comunque, incombe sul soggetto che contesta l’aggiudicazione
l’onere di individuare e specificare gli elementi da cui il giudice amministrativo
possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione sia
stata manifestamente irragionevole, ovvero sia basata su fatti erronei o travisati,
atteso che il sindacato del giudice rimane limitato ai casi di macroscopiche
illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni
abnormi o inficiate da errori di fatto.”).
In ogni caso si deve rimarcare che la Commissione ha correttamente operato, come
sarà illustrato in seguito, cosicché non sussistono le “ulteriori difformità decisive”
(cfr. pag. 8 del ricorso per motivi aggiunti) nell’attribuzione del punteggio, che
sarebbero emerse dall’accesso agli atti e che – sempre secondo la prospettazione di
parte ricorrente – sarebbero idonee a ribaltare l’esito della gara.
Di seguito saranno analizzate le contestazioni formulate da parte ricorrente circa i
singoli punteggi, contenute sia nel secondo motivo di ricorso introduttivo, sia al
punto B dell’atto di motivi aggiunti.
7.2.1. – Con riferimento alla doglianza relativa ai punteggi assegnati al subcriterio
A3 “Certificazioni” – (cfr. pagg. 8 – 9 dell’atto di motivi aggiunti), la ricorrente
sostiene che la certificazione di conformità dei sistemi di gestione (n. IND15.0581 –
Iso/IEC 20000-1) prodotta dalla Marno s.r.l. (consorziata esecutrice della mandante
N. 00545/2017 REG.RIC.
Consis) non avrebbe meritato il punteggio (pari ad 1) attribuitole dalla
Commissione, in quanto non sarebbe stata rilasciata da “Ente di certificazione
accreditato da Accredia o da altro Ente di accreditamento designato dal proprio
Stato ai sensi del regolamento CE 765/2008”, in asserito contrasto con quanto
previsto dalla lex specialis (cfr. norme tecniche di gara, allegato 2).
Tuttavia, l’assunto non può essere condiviso. L’invocata sottrazione di punteggio
(pari a 1 punto) sarebbe irragionevole.
Preliminarmente è necessario precisare che la certificazione in discussione è stata
rilasciata alla Marno dal Bureau Veritas Certification, accreditato
dall’organizzazione APM Group, con riferimento al sistema sovranazionale “itSMF
ISO/IEC 20000”.
Pertanto, non risulta affatto rilasciato dall’ente privato “ITSMF” come affermato da
parte ricorrente.
In ogni caso la doglianza va disattesa poiché l’art. 43 dlgs n. 163/2006 consente alle
stazioni appaltanti di valutare la “qualità” dei concorrenti tramite certificati
rilasciati da organismi accreditati, chiarendo tuttavia che “esse ammettono
parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della
qualità prodotte dagli operatori economici”.
Il legislatore ha, dunque, previsto che si possa dimostrare con strumenti diversi il
possesso di un determinato livello di qualità (nella specie valutato dalla stazione
appaltante con assegnazione di punteggio), in ossequio al principio di più ampia
partecipazione alle gare.
Nel caso che ci occupa, la consorziata esecutrice della mandante Consis ha prodotto
una certificazione di qualità che senza dubbio risulta rilasciata da ente qualificato e
che rientra certamente fra quelle “altre prove” ammesse dalla normativa di
riferimento, che la stazione appaltante è tenuta a valutare (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
13 ottobre 2016, n. 4238).
Uno scrutinio che nella specie ha sortito esito positivo in relazione al RTI
N. 00545/2017 REG.RIC.
controinteressato, con corretta assegnazione ad Exprivia Healthcare di 1 punto, in
presenza di valida certificazione prodotta sia dalla mandataria, sia dalla mandante
(cfr. verbale n. 13 – criterio A3.2 “Certificazione … posseduta da entrambe le
imprese del RTI nell’ambito pertinente di competenza”).
Si consideri, inoltre, che nel verbale n. 7 riferito al RTI Engineering, in
corrispondenza dello stesso criterio A3.2 relativo alla certificazione Iso-IEC 20000-
1, viene comunque assegnato 1 punto ad Engineering, e tuttavia con la motivazione
“Posseduta da mandataria nell’ambito pertinente di competenza”, con ciò
implicitamente evidenziando che le altre aziende componenti il RTI ne fossero
evidentemente sprovviste.
A tutto voler concedere dunque – anche ove si accedesse alla prospettazione di
parte ricorrente – al RTI Exprivia sarebbe comunque spettato il punteggio di 1, in
virtù della certificazione esibita dalla mandataria e non sarebbe stato configurabile
l’invocato azzeramento del punteggio.
Né del resto parte ricorrente dimostra perché, sotto il profilo sostanziale, la
certificazione in questione non sarebbe stata idonea a comprovare la qualità dei
sistemi di gestione di Consis; da qui, oltre che l’infondatezza, anche la genericità
della censura.
7.2.2. – Con la censura di cui a pagg. 17-20 del ricorso introduttivo e pagg. 9-15
dell’atto di motivi aggiunti (relativa ai punteggi assegnati per il sub-criterio C1
“Qualità della proposta per il consolidamento dei sistemi applicativi in ambiente
cloud computing”) la ricorrente insiste sul fatto che nell’offerta del RTI Exprivia
Healthcare, la “reingegnerizzazione” del sistema sarebbe stata “rimandata” ad altro
momento (pag. 10 del ricorso per motivi aggiunti), contravvenendo così ad un
obbligo posto dal capitolato.
Va innanzitutto evidenziata, con riferimento alla doglianza di cui all’atto
introduttivo, la nozione di “Consolidamento sistemi applicativi in ambiente Cloud”
alla stregua del capitolato e devono richiamarsi le specifiche prescrizioni correlate a
tale sistema.
N. 00545/2017 REG.RIC.
Il riferimento è al par. 9.1 del capitolato (pag. 57) secondo cui “i sistemi applicativi
oggetto del presente appalto devono essere oggetto di un intervento di
reingegnerizzazione dell’architettura complessiva per trarre vantaggio del nuovo
assetto tecnologico che si determina con il consolidamento nell’ambiente cloud
computing della Regione Puglia, così come dettagliato nella specifica sezione,
dell’infrastruttura tecnologica necessaria per l’erogazione dei servizi dei sistemi
informativi oggetto del presente appalto. (…). La Relazione Tecnica deve
dettagliare la proposta di intervento da realizzarsi sui vari sistemi applicativi”.
Dopo tale enunciato seguono innumervoli paragrafi, in cui per ciascun sistema
applicativo si indicano gli aspetti di evoluzione funzionale e reingegnerizzazione
architetturale e dei modelli organizzativi da assicurare; ulteriore paragrafo sui
requisiti non funzionali (nell’ambito del quale si cita la reingegnerizzazione della
interfaccia utente); ulteriori richieste in merito ai servizi di cooperazione e
all’adozione di strumenti innovativi per la gestione del software ed il test del
sistema.
Dunque una sezione contenente varie richieste da soddisfare sulle diverse
componenti applicative (pagg. 57 – 80).
La valutazione di “Buono” (pari a 3 punti sui 4 complessivi) che la Commissione
ha assegnato al RTI Exprivia, e che parte ricorrente contesta, appare logica ed
adeguata all’offerta presentata che contiene una approfondita analisi degli interventi
in chiave funzionale ed architetturale (da pag. 32 a pag. 88 del Volume I
dell’offerta tecnica), che la Commissione ha peraltro ritenuto “molto dettagliata”
(cfr. verbale n. 13).
In questo più generale contesto, si colloca il tema specifico della
“reingegnerizzazione dell’interfaccia utente”, oggetto della censura di parte
ricorrente.
Il Capitolato (par 9.6.2 – pag. 74) recita:
“Si chiede di reingegnerizzare l’interfaccia utente perché la stessa risulti essere
N. 00545/2017 REG.RIC.
indipendente dall’implementazione di browser adottato (cross-browser) e adattativa
rispetto al tipo di dispositivo (responsive)”.
Tale prescrizione è stata rispettata dal RTI Exprivia nella relazione (pag. 70 – Vol.
I) ove si afferma che: “… l’interfaccia di Edotto verrà reingegnerizzata attraverso
l’uso di HTML5, CSS3 mentre l’uso di JavaScript standard renderà le interfacce
compatibili con le ultime versioni di tutti i principali browser di mercato. In tal
modo inoltre, l’applicazione risponderà ai requisiti di responsive web design già
come impostazione predefinita. (…) Questo renderà l’applicazione multidispositivo
e multipiattaforma”.
Tutto ciò risponde esaustivamente a quanto richiesto in termini di
reingegnerizzazione dell’interfaccia utente, da eseguirsi in fase di Consolidamento
in ambiente cloud.
Nel seguito la relazione del RTI controinteressato specifica che “Per quelle aree
applicative di Edotto che prevedono una forte interazione in mobilità (es.: pronto
soccorso) si potrà procedere, in accordo con la Stazione Appaltante, al ridisegno
dell’interfaccia grafica mediante l’utilizzo di nuove e più moderne tecnologie …”.
Quindi in tal caso è contemplata non solo la reingegnerizzazione, ma addirittura il
completo ridisegno dell’interfaccia sulle aree che prevedono interazione con
dispositivi mobili.
Dunque tutte le affermazioni presenti nel progetto soddisfano le richieste del
capitolato in merito al “Consolidamento in ambiente cloud”, compresi gli interventi
sulla interfaccia utente (secondo le specifiche indicate nel citato paragrafo 9.6.2 del
capitolato medesimo). In questo contesto il rimando alla progettazione esecutiva
(stigmatizzato da parte ricorrente) va inteso come doveroso confronto con il
committente con riguardo al ridisegno (i.e. rifacimento) dell’interfaccia utente del
sistema per quelle aree funzionali che non prevedono l’utilizzo del sistema in
mobilità.
Da qui la correttezza del giudizio della Commissione.
Per quanto concerne la corrispondente censura di cui ai motivi aggiunti, si deve
N. 00545/2017 REG.RIC.
evidenziare che la stessa poggia su una non condivisibile prospettazione: la
ricorrente sostiene che “consolidamento dell’infrastruttura” e “reingegnerizzazione
del sistema” equivarrebbero al completo rifacimento del sistema (come del resto
proposto in offerta da Engineering); ma così non è.
Il “consolidamento” e la “reingegnerizzazione” richiesti dalla stazione appaltante
corrispondono al passaggio dalla attuale struttura del sistema Edotto (distribuita
presso i centri elaborazione dati delle 6 Aziende sanitarie pugliesi) ad un’unica
versione del sistema, dislocata presso il datacenter regionale di Innovapuglia, con
revisione dei ruoli degli utenti e mantenimento di una gestione indipendente per
ciascuna azienda (cfr. capitolato tecnico, par. 9.1).
Relativamente al sub-criterio C1 in questione, il progetto tecnico del RTI Exprivia
Healthcare – come sottolineato in precedenza – contiene una approfondita analisi
degli interventi in chiave funzionale ed architetturale (da pag. 32 a pag. 88 del
Volume I dell’offerta tecnica).
La Commissione di gara lo ha considerato “descritto in modo molto dettagliato”,
risultando “valida l’introduzione di un ESB per razionalizzare e potenziare
l’accoppiamento dei sottosistemi Edotto” (cfr. verbale n. 13); l’introduzione di tale
ultima componente peraltro consente il disaccoppiamento tra user interface e logica
applicativa, senza necessità di onerose attività di riscrittura e rifacimento invece
proposte dal RTI Engineering.
Tutto ciò risponde esaustivamente a quanto richiesto in termini di
reingegnerizzazione e accessibilità dell’interfaccia utente, da eseguirsi in fase di
Consolidamento in ambiente cloud.
In conclusione, il giudizio “Buono” conseguito dal RTI Exprivia per tale voce è
ampiamente giustificato.
Sotto il profilo sostanziale va evidenziato che il sistema Edotto a cui è riferita la
conduzione operativa e manutenzione, oggetto della gara, è di proprietà della
Regione Puglia, e viene efficacemente utilizzato anche in altre Regioni (Liguria,
N. 00545/2017 REG.RIC.
Piemonte, Calabria), in forza della normativa sul “riuso” del software tra P.A.
Si tratta dunque di un sistema non obsoleto, ed anzi all’avanguardia, che non
necessitava di alcun “rifacimento” ex novo.
Va, infine, segnalato che il RTI ricorrente (pagg. 13 – 15 dell’atto di motivi
aggiunti) insiste per la illegittimità del punteggio di 3 punti assegnato al RTI
aggiudicatario, con riguardo al sub criterio di valutazione D5 (relativo al fattore
tempo per l’avvio in esercizio dell’infrastruttura tecnologica ed applicativa sempre
nell’ambiente cloud computing), assumendo che più esatto sarebbe stato il
punteggio di zero.
La doglianza non può essere accolta.
Invero, viene in rilievo un criterio “Tabellare” legato all’impegno di completare il
consolidamento del sistema in ambiente cloud nel termine migliorativo di avvio in
esercizio di 9 mesi (anziché nei 12 mesi massimi previsti dal capitolato).
Il punteggio assegnato (3 punti) al RTI controinteressato per detto profilo è
perfettamente coerente con la pianificazione temporale e dunque con i piani di
attività riportati nel progetto proposto che prevedono che le attività relative ai
workpackage WP3 e WP4 (che attengono all’avvio in esercizio dell’infrastruttura
tecnologica ed applicativa nell’ambiente cloud) si concludano rispettivamente al
mese 8° ed al mese 9° dall’avvio delle attività (pag. 72-74 del Volume 2 – Piano di
Attività).
Non è quindi condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la
proposta del RTI Exprivia andrebbe oltre i 12 mesi, stante le chiare indicazioni del
progetto tecnico e del Piano delle attività del raggruppamento aggiudicatario (cfr.
par. 3 pag. 32/164 Vol. 1; par 5.1 pag. 90/164 Vol. 1; par. 12.2 pagg. 72, 73 e
89/108 Vol. 2; par. 15.2 pag. 113/108 Vol. 2; diagramma gantt a pag. 74/108 Vol.
2).
Anche in questo caso il punteggio assegnato dalla Commissione di gara è del tutto
corretto.
7.2.3. – Per quanto concerne le doglianze relative al punteggio assegnato per il SubN.
00545/2017 REG.RIC.
criterio D1 – “Qualità tecnica dell’infrastruttura tecnologica proposta” – (pagg. 21 –
23 del ricorso introduttivo e pagg. 15 – 17 dell’atto di motivi aggiunti), il RTI
ricorrente contesta il punteggio di “Buono” (3 punti su 4) assegnato al RTI
Exprivia.
Il capitolato (pag. 81/220 – par. 10.1) richiedeva che “La Ditta Offerente deve
specificare dettagliatamente, all’interno della Relazione Tecnica, come intende
realizzare sia il consolidamento fisico sia quello applicativo e gli eventuali impatti
che esso ha sulle applicazioni e sull’erogazione del servizio.”; al par. 10.1.1,
prescriveva poi che “La Ditta Offerente dovrà quindi riportare nella Relazione
Tecnica il suo Progetto di Dettaglio per la realizzazione dell’Infrastruttura
Tecnologica, indicando e motivando, per ognuno degli ambienti più avanti indicati,
la configurazione e il dimensionamento previsti e richiesti all’interno dell’ambiente
cloud di InnovaPuglia”.
Il RTI controinteressato ha esattamente risposto a tale richiesta del capitolato.
Nel giudizio qualitativo espresso dalla Commissione per l’RTI Exprivia (verbale n.
11 – pag. 4/5) emerge infatti apprezzamento della proposta avanzata (da pag. 134 a
pag. 143 del Vol. I), tale da giustificare la valutazione positiva (bastino alcuni
commenti: “Dettagliato e ben spiegato il dimensionamento”; “… si usa
positivamente Oracle DataGuard”), segnalando “una problematica non considerata
e gestita” in ordine alla Business Continuity e Disaster Recovery “che si prevede di
meglio valutare in fase di progettazione esecutiva”.
In merito al Disaster Recovery, atteso che tutta l’infrastruttura Datacenter e di
Disaster Recovery verrà messa a disposizione dalla stazione appaltante, il capitolato
(par. 10.5.11 – pag. 104/220) così dispone:
“In questo ambito la Regione Puglia si sta dotando di una soluzione di continuità
operativa che prevede la realizzazione di un sito di DR presso una sede in località
diversa e distante rispetto alle server farm di InnovaPuglia”.
“In questo ambito la Ditta Aggiudicataria deve: “1) progettare il Disaster Recovery,
N. 00545/2017 REG.RIC.
per il sistema informativo fornito dal presente appalto … 6) produrre il documento
“Progettazione del Disaster Recovery” e manutenerlo nel tempo; …”.
Dunque, la stazione appaltante precisa che il sistema di Disaster Recovery non era
stato ancora realizzato, cosicché una serie di verifiche non potevano che essere
previste come da effettuarsi in fase esecutiva con la aggiudicataria, nell’ambito
della progettazione del Disaster Recovery.
Il RTI Engineering tenta di far apparire di primaria importanza elementi non
richiesti dal capitolato e che essa ha invece ritenuto di fornire in termini
migliorativi (“… offerti in aggiunta” come si legge nel verbale n. 7 in
corrispondenza del giudizio su tale criterio D1 per lo stesso RTI Engineering), per i
quali ha ottenuto una valutazione migliore su tale voce.
Da qui la correttezza del giudizio di “Buono” per il RTI Exprivia che risulta
appunto coerente con il giudizio di “Ottimo” conseguito dal RTI ricorrente, in cui
si evidenzia la fornitura di due features aggiuntive di VMWare.
Ne deriva l’infondatezza della doglianza.
In sede di motivi aggiunti (cfr. pagg. 15 e 16), il raggruppamento ricorrente
sostiene poi che Exprivia avrebbe fatto affidamento sull’uso della piattaforma
Oracle VM “per ridurre i costi di licensing”.
Tuttavia, non si tratta di un aspetto di cui dolersi.
Infatti, le licenze Oracle non sono fornite dal concorrente ma da Innovapuglia. Ne
deriva che l’indicazione dell’uso di Oracle VM (in alternativa a VMware) sui
server ospitanti il DB Oracle è soluzione a tutto vantaggio dell’Amministrazione,
che non deve sopportare il costo di licenze Oracle ulteriori rispetto a quelle già
disponibili. Del resto, il concorrente riceve la migliore valutazione dalla stazione
appaltante proprio quando – come nella specie – offre la migliore soluzione tecnica
al costo più basso per l’Amministrazione.
E’, peraltro, contraddittorio che il RTI ricorrente si dolga del profilo innanzi
indicato, posto che lo stesso RTI Engineering ha optato per la medesima soluzione
tecnica offerta dal RTI Exprivia Healthcare.
N. 00545/2017 REG.RIC.
Va, infatti, segnalato che nel progetto tecnico di Engineering (cfr. pag. 147/300 –
pag. 18 della memoria di Exprivia depositata in data 26.1.2018) si afferma: “Per
quanto riguarda Oracle database, è stata operata inoltre la scelta di realizzare le
relative VM (Virtual Machine) tramite l’hypervisor Oracle VM, anziché VMWare
vSphere; la scelta è stata determinata da 2 principali motivazioni…”.
Anche il RTI Engineering, quindi, opta per la soluzione Oracle VM, senza
prevedere alcun costo in offerta economica (non appare infatti alcuna riga associata
a detto software nell’offerta economica di detto raggruppamento), assumendone
quindi la messa a disposizione da parte di InnovaPuglia.
La censura è quindi infondata.
7.2.4. – Circa la doglianza relativa al punteggio tecnico assegnato per il sub-criterio
G1 “Proposte migliorative, coerenti con gli obiettivi progettuali, rispetto a quanto
espressamente richiesto (dimensione, livello tecnico, funzionale ed organizzativo)”
(pagg. 23-26 del ricorso introduttivo e 17-18 dell’atto di motivi aggiunti), va
evidenziato quanto segue.
Il RTI ricorrente insiste sulla illogicità del giudizio espresso (Buono, ovvero 3
punti sui 4 disponibili) sull’offerta del RTI aggiudicatario relativamente al criterio
in esame.
Tuttavia, il ricorrente non tiene conto né del giudizio della Commissione nella sua
interezza (che invece riporta parzialmente), né delle numerose e valide migliorie
offerte dal RTI controinteressato (cfr. verbale n. 12 pagg. 3/5 e 4/5), riferite a
sistemi quali “Assistenza farmaceutica, Assistenza specialistica privata, Registro
mortalità, Servizio TFR, Servizio SATA, Servizio SCO, Servizio formazione,
Servizio manutenzione”; tutte migliorie ritenute dalla Commissione “valide” e “di
buon livello”.
Come emerge dai verbali di gara (cfr. verbale n. 12), in questo positivo contesto
valutativo, la Commissione riteneva di non valutare alcune delle proposte del RTI
Exprivia.
N. 00545/2017 REG.RIC.
Tuttavia, ciò avveniva anche con riguardo al progetto di Engineering che pure
raggiungeva la stessa valutazione di “Buono”; e ciò nonostante “la non valutabilità
di molte delle evoluzioni proposte per le aree applicative, in quanto non realmente
comprese nella presente offerta a parte la realizzazione della fase di analisi, limita
la valutazione pienamente positiva” (cfr. verbale n. 7).
La stessa Commissione osservava che “l’analisi dell’evoluzione funzionale anche
per altre aree applicative da realizzarsi nell’ambito della manutenzione evolutiva”
proposta da parte ricorrente non era “valutabile in quanto non realmente compresa
nella presente offerta” (cfr. verbale n. 7). Anche l’RTI Engineering spostava
dunque l’evoluzione funzionale di alcune aree applicative nell’ambito della
manutenzione evolutiva e la Commissione, per parte sua, rendeva sulla ricorrente
un giudizio analogo a quello reso sull’offerta dell’aggiudicataria.
Quest’ultimo dunque appare logico e corretto.
7.2.5. – Anche le doglianze (cfr. pagg. 17 – 21 dell’atto di motivi aggiunti), relative
ai punteggi tecnici assegnati per il Sub-criterio F1 (Dimensionamento, qualità
tecnica e organizzativa del servizio di conduzione operativa), per il Sub-criterio F2
(Dimensionamento qualità tecnica e organizzativa del servizio di Assistenza
applicativa) e per il Sub-criterio F3 (Qualità del personale con esperienza
pluriennale nello sviluppo di soluzioni di business intelligence e nell’analisi di dati
in ambito sanitario), vanno disattese.
Il RTI ricorrente evidenzia che il RTI Exprivia Healthcare, relativamente al subcriterio
F1, offre 1 risorsa aggiuntiva di FTE (full time equivalent) aggiuntivo per
36 mesi sostenendo che di tale costo non si troverebbe traccia nei giustificativi.
Con riferimento al sub-criterio F2, il ricorrente sostiene poi che il progetto tecnico
di RTI Exprivia Healthcare prevede la messa a disposizione di ulteriori 2 FTE
come elemento migliorativo, anche in questo caso – a dire dello stesso istante – in
assenza di valorizzazione nella giustificativa economica.
Si tratta di assunti infondati.
Invero, nella giustificativa dell’offerta del RTI Exprivia sono riportati 3 FTE
N. 00545/2017 REG.RIC.
aggiuntivi; erano indicati come 1 FTE per il Project Manager, 1 FTE per risorse
appartenenti al Project Office e 1 FTE quale risorsa aggiuntiva di assistenza, quindi
3 FTE per 3 anni, appunto come indicato nel progetto tecnico.
Nessuna voce di costo è stata quindi omessa.
Relativamente al sub-criterio F3, il ricorrente contesta il punteggio di 2 punti
conseguito dal RTI Exprivia Healthcare per la messa a disposizione di personale
con esperienza pluriennale nello sviluppo di soluzioni di business intelligence
(messa a disposizione di quattro CV di data scientist), evidenziando che di tale voce
non vi sarebbe traccia nell’offerta economica, né nei giustificativi.
Tuttavia, nel progetto tecnico si specifica chiaramente che due di queste figure sono
offerte nell’ambito del Servizio di Assistenza (par. 8.3.1 a pag. 46/108 del Vol. 2) e
quindi messe a disposizione on site presso il Dipartimento Tutela della Salute della
Regione, mentre altre due opereranno nell’ambito del Servizio di Manutenzione
(come indicato nel Vol. 1 a pag. 30/164, nell’ambito del Team di Manutenzione).
Quindi, non vi è alcuna omissione dei relativi costi nei giustificativi rispettivamente
previsti nel Servizio di Assistenza e nel Servizio di Manutenzione ordinaria (in cui
sono quotati costi per 12 FTE, come indicato nel progetto tecnico).
7.2.6. – Con la doglianza relativa ai punteggi tecnici assegnati per il Sub-criterio A2
“Qualità del proponente e del gruppo di lavoro” (pagg. 27-28 del ricorso
introduttivo e pag. 21 dei motivi aggiunti), il RTI ricorrente contesta la valutazione
di “Ottimo” (2 punti su 2) ottenuta per il criterio in epigrafe dal RTI
controinteressato.
La censura va disattesa.
Invero, la qualità del RTI Exprivia – Consis è ampiamente dimostrata e supportata
anche dal fatto che il RTI è fornitore uscente per tutti i servizi in appalto; numerose
sono poi le referenze documentate ed apprezzate dalla Commissione (cfr. verbale n.
13: “Per EHIT due di livello regionale e due di livello aziendale/ospedaliero, tutte
su SI e valide. … Tutte le esperienze presentate sono pienamente attinenti agli
N. 00545/2017 REG.RIC.
ambiti applicativi e tecnologici di interesse … La descrizione delle strutture
produttive … è pienamente soddisfacente. … L’organizzazione del gruppo di
lavoro e le sue competenze sono ottime”).
In questo contesto l’apporto delle imprese sub appaltatrici (segnalato dal RTI
ricorrente come addirittura idoneo a dimezzare il punteggio), non incide sulle
caratteristiche intrinseche ottimali delle società del RTI Exprivia – Consis e del
gruppo di lavoro offerto.
In conclusione, nel confermare il corretto operato della Commissione in merito alla
assegnazione dei punteggi tecnici, si ritiene si debba smentire la tabella
riepilogativa dei punteggi auspicati da parte ricorrente, riportata a pag. 28 del
ricorso introduttivo e frutto di valutazioni soggettive (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
25/02/2016, n. 761: “Nelle gare pubbliche gli apprezzamenti in ordine all’idoneità
tecnica delle offerte, in quanto espressione di un potere di natura tecnicodiscrezionale
a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di
parte circa la insussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti
al merito delle dette valutazioni tecnico-discrezionali; comunque, incombe sul
soggetto che contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare e specificare gli
elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnicodiscrezionale
dell’amministrazione sia stata manifestamente irragionevole, ovvero
sia basata su fatti erronei o travisati, atteso che il sindacato del giudice rimane
limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed
evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto.”).
7.2.7. – Con la riformulazione dei punteggi di cui alle tabelle contenute a pag. 28
del ricorso introduttivo ed a pag. 23 dell’atto di motivi aggiunti, il RTI ricorrente
propone – in asserita applicazione delle considerazioni contenute nei punti
precedenti – una propria rivalutazione dei punteggi tecnici che avrebbero dovuto
essere attribuiti al RTI Exprivia, come esposto nelle due tabelle (una per atto)
richiamate.
Tuttavia, va considerato che al RTI ricorrente servirebbero circa ben 5 punti per
N. 00545/2017 REG.RIC.
sopravanzare Exprivia Healthcare in graduatoria.
Sostituendosi alla Commissione di gara il RTI Engineering – con un’operazione
certamente non ammissibile – sottrae addirittura 11 punti al RTI controinteressato
(riducendo da 15 a 4 i punti per le voci in contestazione), cioè circa il 20% dei
punteggi complessivi attribuiti al RTI Exprivia.
Alla luce di quanto sin qui esposto e della giurisprudenza in precedenza richiamata,
non si vede alcuna giustificazione per una simile rivalutazione dell’operato della
stazione appaltante, che invece, nella sua discrezionalità, ha operato logicamente e
ben considerando i dati tecnici di offerta.
7.2.8. – Infine, sono infondate anche le censure relative alla presunta anomalia
dell’offerta (pagg. 29 – 30 del ricorso introduttivo e pagg. 24 – 30 dell’atto di motivi
aggiunti).
Va in primis osservato, conformemente alla giurisprudenza consolidatasi in materia
(cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11/02/2015, n. 726), che la verifica dell’anomalia
dell’offerta non ha carattere sanzionatorio e non è diretta alla ricerca di specifiche e
singole inesattezze dell’offerta economica, bensì mira ad accertare se l’offerta, nel
suo complesso e in concreto, sia attendibile ed affidabile rispetto al fine da
raggiungere. Il giudizio sull’anomalia, reso dall’Amministrazione in sede di gara,
costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di
macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure
valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto.
Di conseguenza, il giudice amministrativo non può eseguire una autonoma verifica
di congruità dell’offerta nel suo complesso e delle singole voci che la compongono,
poiché costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria
dell’Amministrazione (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen., 29.11.2012, n. 36;
Cons. Stato, Sez. VI, 21.11.2016, n. 4888; Cons. Stato, Sez. V, 2.12.2015, n. 5450).
Inoltre, trattasi di valutazione globale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29.12.2017, n.
6187: “Nelle gare pubbliche il giudizio sull’anomalia dell’offerta ha natura globale
N. 00545/2017 REG.RIC.
e sintetica, mirando ad appurare la serietà o meno della proposta contrattuale nel
suo insieme, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento;
inoltre detto giudizio non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell’offerta economica, essendo invero finalizzato ad accertare se
l’offerta nel suo complesso sia attendibile; tale giudizio, frutto di un potere di
apprezzamento tecnico-discrezionale, è sindacabile in sede giurisdizionale
unicamente sotto il profilo della logicità e ragionevolezza, della congruità
dell’istruttoria, dell’erroneità fattuale e della motivazione con la specificazione, a
quest’ultimo riguardo, che quando la valutazione è positiva, l’onere di motivare
può anche essere soddisfatto mediante una sintetica esposizione delle ragioni poste
a base della decisione, richiedendosi, invece, una rigorosa motivazione in caso di
esito negativo del giudizio; il giudice pertanto non può operare autonomamente la
verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così
facendo, invaderebbe una sfera di esclusiva pertinenza della pubblica
amministrazione.”).
Nel caso di specie il RTI ricorrente formula – in dissonanza rispetto ai principi
giurisprudenziali in precedenza citati – specifiche doglianze in ordine alla pretesa
anomalia dell’offerta con riferimento a singole voci che non sarebbero state
adeguatamente considerate dalla Commissione.
Lo stesso RTI interessato assume genericamente che vi sarebbero state delle
illogicità nelle valutazioni effettuate dalla Commissione sul “costo della
manodopera” e relative “spese generali”.
Tuttavia, al di là di alcune voci singole in cui la Commissione ha determinato un
costo del personale marginalmente più elevato di quello esposto da Exprivia
Healthcare, rileva la valutazione finale e complessiva (verbale n. 16) in cui la
Commissione afferma che il costo dalla stessa calcolato rispetto alle giustificazioni
è inferiore per €. 168.816,43 a quanto stimato dal RTI aggiudicatario, affermando
(cfr. pag. 3 del verbale n. 16): “… rilevato che il costo indicato per il Personale
nelle giustificazioni è superiore a quello calcolato sulla base dei costi reali del
N. 00545/2017 REG.RIC.
personale in clausola di salvaguardia”, cosicché la offerta Exprivia Healthcare “è da
assumere come previsione prudente e cautelativa”.
Con riguardo ai “Costi per il trattamento ricette farmaceutiche” (pag. 24 dei motivi
aggiunti) assume parte ricorrente che nell’offerta tecnica del RTI Exprivia
sarebbero indicati 31.752,00 gg/uomo, mentre nella giustificativa economica le
giornate valorizzate sarebbero ridotte a 29.289,60.
Tuttavia, nessun “occultamento di giornate” (pag. 24 dei motivi aggiunti) è stato
effettuato da Exprivia Healthcare che all’opposto ha considerato talune peculiarità
del servizio che consentivano in alcuni casi un part time; da qui la riduzione delle
giornate / uomo senza alcuna sottostima dei costi.
In primis va rilevato che detto Servizio viene remunerato a misura in base al
numero di ricette trattate, e non quindi in base alle risorse messe a disposizione
dell’Amministrazione.
Il fornitore è altresì impegnato al rispetto dei livelli di servizio (produzione dei
risultati entro tempistiche ben definite). Nel progetto tecnico di Exprivia Healthcare
si indica (cfr. pagg. 9-10/108 del Vol. 2) il numero complessivo di addetti (in n. di
49); nella giustificativa economica del 9.11.2016 si mostra il dettaglio della
organizzazione prevista per detto servizio, indicando per alcune di tali figure (in
numero di 19 su 49) una percentuale di coinvolgimento part time all’80%. Da qui
la correttezza del computo e la congruità del costo (€. 0,0335) e del corrispondente
prezzo (€. 0,0414 in offerta economica) previsto per l’elaborazione di ciascuna
ricetta farmaceutica, con un impegno complessivo in giornate che – come riportato
in giustificativa – è dato da (30 risorse * 216 gg. * 3 anni + 19 risorse * 216 * 0,8
gg. * 3) = 29.289,60 gg/u.
Con riferimento ai costi per risorse aggiuntive offerte (pag. 25 del ricorso per
motivi aggiunti), si rinvia al punto 7.2.5 che precede, riferendosi la censura ai
criteri F1-F2-F3 ivi trattati. Come detto, nessuna omissione di costi vi è stata per
tali voci cosicché la censura non è meritevole di positivo apprezzamento.
N. 00545/2017 REG.RIC.
A pag. 26 del ricorso per motivi aggiunti il RTI ricorrente censura una asserita
incongruità con riguardo al costo “Servizio assistenza”.
A tal riguardo, va rimarcato che, se da un lato la Commissione determina un
maggior costo per la voce del Servizio di Assistenza rispetto a quanto stimato da
Exprivia Healthcare, contestualmente rileva minori costi da attribuire al Servizio
Trattamento Ricette.
Da qui (cfr. tabella riassuntiva del verbale n. 16, pag. 3) la già rammentata
conclusione di congruità dell’offerta da parte della Commissione e cioè “che il
costo indicato per il Personale nelle giustificazioni … è da assumere come
previsione prudente e cautelativa”.
Né può accogliersi la tesi sostenuta da parte ricorrente a pagg. 26-27 dei motivi
aggiunti secondo cui non sarebbe condivisibile la scelta sul personale da mantenere
per il “Servizio di Conduzione Operativa” nella fase di post consolidamento (cioè
dopo i primi 9 mesi), mentre -sempre a dire del RTI Engineering – sarebbe stato
necessario sostenere nuovi costi evidentemente selezionando altro personale.
Invero, trattasi di affermazione immotivata che mira a delineare un’offerta diversa
da quella presentata e che non tiene conto della stessa nella sua interezza: il costo
maggiore stimato dalla Commissione per detta voce viene controbilanciato – sempre
nella tabella a pag. 3 del verbale n. 16 della Commissione – da costi inferiori per il
“Servizio Trattamento Ricette”. Da qui la logicità dell’operato della Commissione.
Il RTI ricorrente effettua poi (punto 7.5 a pag. 27 dei motivi aggiunti) una non
condivisibile ricostruzione dei costi in relazione alla voce “Servizio di evoluzione
infrastruttura applicativa”, assumendo l’illogicità delle valutazioni operate dalla
Commissione di gara.
In sostanza Engineering sostiene che l’ammontare di giornate/uomo (in n. di 7.200
= 200 gg. per 36 mesi) indicate dalla controinteressata Exprivia Healthcare per la
manutenzione evolutiva sarebbero da utilizzarsi esclusivamente per il
completamento delle attività di consolidamento ed evoluzione dell’infrastruttura
applicativa (in pratica si ritorna sul criterio C1) e non già come messe a
N. 00545/2017 REG.RIC.
disposizione per soddisfare richieste di evoluzione da parte dell’Amministrazione.
Nel contempo, poiché sussiste la necessità di fornire comunque in gara le 7.200
giornate di manutenzione evolutiva, queste andrebbero conteggiate due volte e
quindi con un costo aggiuntivo (non considerato nella giustificativa) di ben €.
1.586.031,84.
Al riguardo, si rileva che tutti i costi per il consolidamento ed evoluzione
dell’infrastruttura applicativa sono stati considerati, come emerge dalle
argomentazioni svolte relativamente al criterio C1 (cfr. punto 7.2.2 della
motivazione).
Con riferimento alla presunta incongruità dei costi afferenti alla “manutenzione
correttiva” (pagg. 28 – 29 dei motivi aggiunti), il RTI ricorrente ribadisce la
presunta assenza, nella proposta del RTI Exprivia, di indicazioni in merito alle
giornate stimate, riproponendo osservazioni contenute nel ricorso introduttivo.
Sul tema dei costi della “Manutenzione correttiva” relativa al software (che il RTI
ricorrente assume non essere stati considerati nell’offerta tecnica … “e dunque
nell’effort totale stimato per eseguire l’appalto”), va evidenziato che essi si
concretizzano in un impegno di risorse umane chiaramente indicato nel progetto
tecnico del RTI aggiudicatario.
Per quanto riguarda la componente software, il capitolato tecnico e l’offerta
economica prevedono due fondamentali attività di manutenzione, riportate su due
righe distinte dell’offerta economica: – la riga “manutenzione correttiva,
migliorativa, adeguativa, normativa” (= MAC), regolarmente quotata in offerta con
canone mensile per 36 mesi e valorizzata complessivamente in €. 2.713.689,36
(canone mensile di €. 75.380,26); – la riga “manutenzione evolutiva” (= MEV)
valorizzata a giornate (200 gg. mese x 36 mesi), con prezzo unitario di €. 257,15 e
prezzo totale (200 gg * 36 mesi = 7.200 gg.) di €. 1.600.560,00.
Nel progetto tecnico (Vol. I; pag. 30/164) sono separatamente indicati i due team
(con relative figure professionali) per dette attività di manutenzione (team di n. 12
N. 00545/2017 REG.RIC.
unita per MAC, e di n. 10 unità per MEV).
Nella giustificazione economica, è illustrato come viene determinato il costo per
entrambe, formulando dapprima un costo giornaliero medio ponderato nel triennio
per la figura professionale dedicata alla MAC (pari a € 194,79) e MEV (pari a €
188,94) e poi moltiplicando detto costo per le giornate previste nei 36 mesi di
appalto.
E’, quindi, destituita di fondamento la ricostruzione di parte ricorrente che sostiene
sia stato omesso detto costo; corretta è invece la valutazione della Commissione
sulla congruità.
Va, altresì, sottolineato che, se per un verso, non era necessario indicare nel
progetto tecnico la consistenza del servizio in giornate, trattandosi di un servizio a
canone, per altro verso le indicazioni in merito al dimensionamento del Team di
Manutenzione sono presenti nel Progetto tecnico di Exprivia Healthcare (pag.
30/164 Vol. 1), essendo determinate 12 risorse (e non 13 come riferito da parte
ricorrente a pag. 28 dei motivi aggiunti).
Nella giustificazione dell’offerta economica viene, inoltre, indicato che per tale
servizio sono state stimate 216 gg/uomo per 36 mesi (considerando 12 risorse con
un impegno medio nel mese di 18 gg. lavorativi) per un totale di 7.776
giorni/uomo.
Inconferente è, inoltre, il rilievo di parte ricorrente sul fatto che Exprivia
Healthcare consegua un elevato utile di impresa per tale voce; evidentemente l’utile
va considerato con riguardo alla globalità dell’offerta e non certamente per una
singola voce di attività, specificamente correlata a profili di organizzazione
aziendale.
I costi maggiori fondati sugli asseriti 13 operatori sono erronei, poiché – come detto
– gli operatori offerti sono 12.
Infondate sono quindi le censure del RTI Engineering, mentre nel complesso
coerente è il progetto proposto dal RTI controinteressato Exprivia Healthcare.
Infine, il RTI ricorrente conclude a pag. 29 dei motivi aggiunti con una tabella di
N. 00545/2017 REG.RIC.
riepilogo, assumendo che l’impatto dei costi asseritamente omessi dal RTI Exprivia
avrebbe comportato un minor punteggio di circa 4 punti, che – sommati al minor
punteggio che Exprivia Healthcare avrebbe (a suo dire) dovuto conseguire con
riferimento al profilo tecnico, di cui si è detto in precedenza – avrebbero consentito
alla ricorrente Engineering di sopravanzare Exprivia Healthcare.
Tuttavia, nessuna delle voci di tale ultima tabella è meritevole di positivo
apprezzamento, essendo state tutte già motivatamente respinte; nessun costo
aggiuntivo è da considerarsi nella giustificazione economica di Exprivia Healthcare,
che si conferma in maniera integrale, anche sotto il profilo dell’utile, correttamente
valutato dalla Commissione di gara.
8. – In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la
reiezione del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti.
8.1. – Stante l’esito del giudizio, non può trovare accoglimento la richiesta
istruttoria formulata a pag. 30 del ricorso per motivi aggiunti.
8.2. – Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati con l’atto
introduttivo, integrato da motivi aggiunti, non può trovare accoglimento la
domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dal RTI
ricorrente.
9. – In considerazione della novità, peculiarità e complessità della presente
controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato di
motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con
l’intervento dei magistrati:
N. 00545/2017 REG.RIC.
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Francesco Gaudieri
IL SEGRETARIO

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