Il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto prevale sull’esigenza di segretezza.

 

E’  ammissibile il ricorso cumulativo (domanda impugnatoria proposta avverso l’esito della procedura di gara e domanda ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm.), trattandosi di due domande “connesse” ai sensi dell’art. 32, comma 1 cod. proc. amm., essendo il diritto di accesso alla documentazione de qua strumentale rispetto al ricorso avverso l’assegnazione della gara.

diritto di accesso

Per quanto riguarda il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa ad una gara di appalto,  questo è specificamente regolamentato dall’art. 53 dlgs n. 50/2016, il cui comma 6 così dispone: “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.”.

Detta disposizione (art. 53, comma 6 dlgs n. 50/2016) riguarda il cd. accesso “difensivo” (i.e. strumentale alla difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto).

E’ evidente che il diritto di accesso di cui alla disposizione in esame deve consentire l’estrazione di tutta la documentazione di gara senza alcuna limitazione.In forza della citata disposizione l’accesso agli atti di gara, in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lett. a) dell’art. 53 dlgs n. 50/2016 (i.e. anche laddove sia stato legittimamente opposto un segreto tecnico o commerciale) è consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, purché la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente.

Il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere riconosciuto anche quando vi è l’opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di segretezza.

Peraltro, la partecipazione alle gare di appalto pubbliche comporta l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo restando l’obbligo tassativo per il richiedente l’accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.

Vi è, in altri termini, nella decisione di un’impresa di partecipare a gare di appalto pubbliche una inevitabile accettazione del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale, ove quest’ultimo sia impiegato allo scopo di acquisire un vantaggio competitivo all’interno di una gara pubblica, proprio in dipendenza dei caratteri di pubblicità e trasparenza che assistono quest’ultima.

Va, altresì, evidenziato che il comma 6 dell’art. 53 dlgs n. 50/2016 (in tema di accesso agli atti di gara) non si pone in contrasto con l’art. 21 direttiva n. 2014/24/UE (di cui la citata norma interna costituisce attuazione), disposizione quest’ultima che assegna netta prevalenza alla tutela della riservatezza.

Invero, la norma europea da ultimo citata fa comunque salva la legislazione nazionale riguardante l’accesso alle informazioni.

Pertanto, si deve ritenere pienamente legittimo – sul piano della compatibilità con il diritto dell’Unione europea – l’intervento dello Stato membro finalizzato ad attribuire prevalenza all’accesso (peraltro nel caso di specie qualificato dalle esigenze “difensive”) rispetto alla tutela del segreto (tecnico o commerciale), come avvenuto appunto nel caso della legislazione italiana del 2016 (comma 6 dell’art. 53 dlgs n. 50/2016).

 

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