Permesso di soggiorno: il rinnovo va concesso se sopraggiungono elementi che ne consentano il rilascio

Permesso di soggiorno e rinnovo.

permesso di soggiorno

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), nei confronti dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, l’eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, ad ogni modo, non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che tenga conto dell’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale (cfr., Cons. St., Sez. V, 7 luglio 2017, n. 3346);

La medesima norma di cui all’art. 5, comma 5, cit., esclude la possibilità di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno allorquando siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e non si sia in presenza di irregolarità amministrative insanabili.

La p.A. è tenuta a valutare ai sensi della norma sopra richiamata, i sopraggiunti nuovi elementi rappresentati dall’avvenuta sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché i legami familiari dell’istante, e non può  ha rigettare l’istanza di rinnovo meramente sulla base dell’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 5, comma 4, cit., peraltro, non avente carattere perentorio.

(Consiglio di Stato n. R.G.865/2018)

Info e contatti

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: